La detrazione Irpef spettante per questo tipo di interventi è al 65%.
Attualmente però il tetto di spesa massima con l’Ecobonus, a prescindere dalla categoria catastale degli immobili esistenti, è:
- Interventi riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro;
- Involucro edifici esistenti ad esempio interventi su pareti, finestre e infissi il tetto di spesa massima è di 60.000 euro;
- Installazione di pannelli solari 60.000 euro;
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro.
Importante: per effetto della nuova legge di Bilancio 2019 è confermata la seguente detrazione fiscale Ecobonus 2019:
per le spese di sostituzione di infissi e schermature: detrazione scende al 50%;
- caldaie a condensazione: per chi sostituisce la caldaia, dal 2019, spetta la seguente detrazione:
- detrazione 65%: se si installa una caldaia a condensazione di classe A con contestuale istallazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
- detrazione 50% se si istalla una caldaia a condensazione di classe A;
- detrazione 0%: se si istalla una caldaia di classe B.
La detrazione Ecobonus 65% spetta a tutti i contribuenti privati residenti e non residenti e contribuenti titolari di impresa quindi con Partita IVA, che possiedono a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico. Sono ammessi all’Ecobonus spese per l’aumento efficienza energetica edifici quindi:
- Persone fisiche: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini che hanno in comodato d’uso l’immobile.
- Titolari di partita iVA esercenti arti e professioni.
- Contribuenti con redditi d’impresa: quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali spetta detrazione Ecobonus sull’IRES.
- Associazioni tra professionisti.
- Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Si ricorda inoltre che la detrazione Irpef Ecobonus per le spese di risparmio energetico può essere fruita anche dai familiari conviventi del soggetto che detiene o possiede l’immobile oggetto dell’agevolazione.
Quindi sia il coniuge, figli che parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, possono sostenere le spese per la realizzazione dei lavori e fruire dell’agevolazione fiscale.
Riguardo invece gli interventi che rientrano nell’Ecobonus effettuati su edifici che risultano essere immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, la spesa non è riconosciuta se sostenuta da familiari anche se conviventi.
L’Ecobonus come abbiamo detto consiste in un’agevolazione fiscale che prevede la detrazione 65% sulle spese sostenute dal contribuente per gli interventi riqualificazione energetica.
La detrazione spettante è una detrazione di imposta lorda sull’IRPEF in caso di contribuenti privati e sull’IRES in caso di società.
Ma come funziona la detrazione? La detrazione per gli interventi effettuati va divisa in quota di pari importo da scaricare con la dichiarazione dei redditi quindi tramite modello 730 o Unico. Il numero delle quote da scaricare sono al massimo 10 quindi da dividere in 10 dichiarazione dei redditi.
La suddivisione delle quote va effettuata in base alla spesa rispettando sempre i limiti di spesa per ogni tipologia di intervento. Attenzione però a verificare se la quota da scaricare per le spese di riqualificazione sia superiore a quella dovuta dal contribuente su IRPEF o IRES, perché in tal caso se la detrazione Ecobonus è più alto di quanto dovuto, l’eccedenza non può essere riportata all’anno successivo né tantomeno essere richiesta a rimborso.
Una volta completati i lavori per la riqualificazione energetica il contribuente per fruire dell’agevolazione fiscale e quindi ufficializzare la detrazione Irpef o IRES deve presentare una specifica documentazione Ecobonus, ovvero:
- Certificazione energetica dell’edificio che non va richiesta se l’intervento di riqualificazione è consistito in infissi sul singolo alloggio, installazione pannelli solari o caldaie, pompe di calore o in impianti geotermici.
- Scheda informativa degli interventi realizzati, il contribuente in questo caso può utilizzare la scheda semplificata, compilabile.
- Attestazione di corrispondenza dell’intervento ai requisiti indicati dalla legge. Tale certificazione, va redatta solo in caso di installazione finestre e infissi, sostituzione impianto climatizzazione invernale che se inferiore a 100 kw può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore, mentre per la sostituzione dello scaldacqua serve quella del tecnico abilitato.
- Riguardo la Certificazione energetica e la scheda informativa devono essere spedite entrambe all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori esclusivamente per via telematica.
Documenti Ecobonus pagamenti ammessi per fruire della detrazione: Ai fini di riconoscimento dell’agevolazione fiscale, occorre che i pagamenti delle spese di intervento di riqualificazione energetica da portare in detrazione, siano effettuati obbligatoriamente nelle seguenti modalità:
- Pagamenti per i privati: bonifico bancario o postale.
- Per le imprese non sussiste obbligo di pagamento con specifici sistemi.
Quali sono i documenti detrazione 65% da conservare per i controlli Agenzia Entrate?
- Asseverazione del tecnico abilitato.
- Dimostrazione dell’avvenuta trasmissione della documentazione trasmessa all’ENEA + copia inviata. Vedi Comunicazione ENEA Ecobonus.
- Fatture, ricevute fiscali delle spese effettuate relative all’Ecobonus.
- Ricevuta dei bonifici effettuati, fatta eccezione per le imprese.
- Per interventi sulle parti comuni condominiali: copia delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese
- Per gli interventi effettuati dall’affittuario-usufruttuario: dichiarazione di consenso all’intervento da parte del proprietario.
- Documentazione che attesti l’esistenza dell’edificio oggetto della detrazione Ecobonus quindi vanno bene iscrizione al catasto dell’immobile o richiesta di accatastamento, oppure, copia F24 IMU eventualmente dovuta.